Dalla Cattedra di Pietro
DOPO L’ENCICLICA …
di Maria Carla Papi
4. REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Ai sacerdoti, che fossero
incorsi in qualche abitudine non prevista dalle Norme, è richiesto di rientrare
nell’uniformità tipica della Liturgia.
Ora esaminiamo ancora
qualche passo del documento.
[14.]
«Regolamentare la sacra Liturgia compete unicamente all’autorità della
Chiesa, la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel
Vescovo Sacrae».
[15.] Il Romano Pontefice,
«Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale, in forza del
suo ufficio ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla
Chiesa, che può sempre esercitare liberamente», anche comunicando con i pastori
e i fedeli.
[16.] È di competenza della
Sede Apostolica ordinare la sacra Liturgia della Chiesa universale, pubblicare
i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché gli ordinamenti liturgici,
specialmente quelli attraverso i quali è regolata la celebrazione del
Santissimo Sacrificio della Messa, siano osservati fedelmente ovunque.
[17.]
[18.] I fedeli hanno il
diritto che l’autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente
la sacra Liturgia, in modo tale che essa non sembri mai «proprietà privata di
qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri».
1. Il Vescovo diocesano,
grande Sacerdote del suo gregge
[19.] Il Vescovo diocesano,
primo dispensatore dei misteri di Dio, è moderatore, promotore e custode di
tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata. Infatti, «il Vescovo, insignito della pienezza del
sacramento dell’Ordine, è l’“economo della grazia del supremo
sacerdozio” specialmente nell’Eucaristia, che offre egli stesso o
fa offrire, e della quale
[21.] Infatti,
al Vescovo «diocesano spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme
in materia liturgica nella Chiesa a lui affidata, alle quali tutti sono tenuti…
[22.] Il Vescovo regge
[23.] I fedeli«devono
aderire al Vescovo come
3. I Sacerdoti
[29.] I Sacerdoti, validi,
provvidi e necessari collaboratori dell’ordine episcopale, chiamati a
servire il popolo di Dio, costituiscono con il loro Vescovo un unico
presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi.
«Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il
Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande,
ne condividono, secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li
esercitano con dedizione quotidiana». E «per questa
loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione, i Sacerdoti riconoscano
nel Vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore». …
[30.] Grande è la
responsabilità «che hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i
Sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi,
assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla comunità
che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa universale,
che è sempre chiamata in causa dall’Eucaristia. Occorre purtroppo
lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della
riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, per un malinteso senso di
creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di
sofferenza per molti».
[31.] In coerenza con
quanto da loro promesso nel rito della sacra ordinazione e rinnovato di anno in anno nel corso della Messa crismale, i Sacerdoti
celebrino «devotamente e con fede i misteri di Cristo a lode di Dio e
santificazione del popolo cristiano, secondo la tradizione della Chiesa,
specialmente nel sacrificio dell’Eucaristia e nel sacramento della
riconciliazione». Non svuotino il significato profondo del proprio ministero,
deformando la celebrazione liturgica con
cambiamenti, riduzioni o aggiunte arbitrarie. Come disse, infatti, S. Ambrogio:
«
[32.] «Il parroco faccia in
modo che
[33.] Infine, tutti «i Sacerdoti
abbiano cura di coltivare adeguatamente la scienza e l’arte liturgica, ...
- continua